Allievi diversamente abili
Nella scuola italiana il diritto allo studio dei ragazzi e delle ragazze con disabilità è tutelato mediante il loro diretto inserimento nella scuola, con il supporto di misure di accompagnamento alle quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, oltre allo Stato, anche gli Enti locali e il Servizio Sanitario Nazionale.
In particolare, nella legge 104/92, la “Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, si ribadisce ed amplia il principio dell’integrazione sociale e scolastica come momento fondamentale per la tutela della dignità umana della persona con disabilità, impegnando lo Stato a rimuovere le condizioni invalidanti che ne impediscono lo sviluppo, sia sul piano della partecipazione sociale sia su quello dei deficit sensoriali e psico-motori per i quali prevede interventi riabilitativi.
Info principali
Essendo la materia molto complessa, qui ci limiteremo a una panoramica generale, utile però a farvi comprendere le linee guida che disciplinano l’istruzione dei nostri ragazzi. Per tutte le altre informazioni particolari potete rivolgervi direttamente alla scuola oppure alle competenti associazioni.
La famiglia dello studente con disabilità può scegliere, secondo le modalità del PEI (piano educativo individualizzato), di far raggiungere gli obiettivi didattici previsti dal programma di insegnamento attraverso:
- il programma scolastico ministeriale mediante le attività che, pur prevedendo contenuti e strumenti didattici diversi, mantengono lo stesso valore formativo;
- programmi differenziati secondo obiettivi individualizzati e concordati tra Consiglio di classe, genitore e ASL. In rapporto al programma svolto in coerenza con le capacità e potenzialità dello studente la valutazione può essere:
- uguale a quella degli altri allievi, se si segue la stessa programmazione della classe, anche se con modalità semplificate;
- differenziata, se non si riesce a raggiungere gli obiettivi minimi del programma scolastico e quindi si segue una programmazione particolare. In quest’ultimo caso in fondo alla pagella si annota: “La presente votazione è riferita al PEI”.
Insegnante di sostegno
L’alunno sarà seguito, oltre che dai docenti di classe, anche da un insegnante di sostegno; tale figura è riconosciuta come un docente dell’intera classe, che può insegnare e partecipare alla valutazione di tutti gli studenti (L.297/1994). È inoltre possibile richiedere l’intervento di ulteriori figure professionali (ad esempio educatori o traduttori) per affrontare specifici problemi di autonomia e/o comunicazione, segnalando tale esigenza al momento dell’iscrizione.
Iscrizione
La domanda di iscrizione è presentata da uno dei genitori, o da chi esercita la patria potestà, alla segreteria della scuola entro la data definita ogni anno dal Ministero dell’Istruzione e va confermata entro il mese di luglio. È consigliabile rivolgersi al dirigente scolastico oppure al referente del gruppo H (handicap) per definire l’inserimento nella nuova struttura e l’iter della programmazione didattica.
Documenti utili all’iscrizione
All’iscrizione si devono allegare la diagnosi funzionale e, laddove richiesto, il certificato di “idoneità di frequenza” per le attività in laboratorio. Devono, inoltre, essere segnalate le particolari necessità quali, ad esempio, trasporti, specifiche esigenze alimentari, terapie da seguire, assistenza per l’autonomia.
Percorsi possibili
La scuola secondaria superiore deve attivarsi per assicurare l’effettività del diritto allo studio dell’alunno con handicap, al quale l’integrazione giova non solo ai fini della socializzazione ma anche dell’apprendimento e dello sviluppo della personalità (C.M. 262/88).
La famiglia dello studente con disabilità può scegliere, secondo le modalità del PEI (piano educativo individualizzato), di far raggiungere gli obiettivi didattici previsti dal programma di insegnamento attraverso:
- il programma scolastico ministeriale mediante le attività che, pur prevedendo contenuti e strumenti didattici diversi, mantengono lo stesso valore formativo;
- dei programmi differenziati secondo obiettivi individualizzati e concordati tra Consiglio di classe, genitore e ASL.
In rapporto al programma svolto in coerenza con le capacità e potenzialità dello studente la valutazione può essere:
- uguale a quella degli altri allievi, se si segue la stessa programmazione della classe, anche se con modalità semplificate
- differenziata, se non si riescono a raggiungere gli obiettivi minimi del programma scolastico e quindi si segue una programmazione particolare. In quest’ultimo caso in fondo alla pagella sarà scritto: “La presente votazione è riferita al PEI”.
Diploma, Attestati, Certificazioni
Al termine del percorso di studi vengono rilasciate due tipologie di Certificazioni e Titoli:
- Diploma, se la valutazione è uguale a quella degli altri allievi;
- Attestato di frequenza, se la valutazione è differenziata (costituisce un credito formativo).
